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Affitto con riscatto: come funziona

La crisi del 2008 continua a farsi sentire, pesando sulle tasche degli italiani, influenzando diversi aspetti della vita, incluso quello a cui chiunque di noi, bene o male, ha sempre pensato: acquistare una casa .

Senza contare che il mercato immobiliare è un andato po’ in stallo negli ultimi anni, quindi o le occasioni sono poche, oppure sono troppo costose.

Ecco allora che si affaccia una nuova, ingegnosa soluzione per ovviare al problema: l’affitto con riscatto.

Che cos’è l’affitto con riscatto

La definizione ufficiale di affitto con riscatto è: locazione con preliminare di futura vendita.

Si tratta di un tipo di contratto di locazione che prevede sì, il pagamento di un canone mensile, ma questo è finalizzato all’acquisto dell’immobile.

In sostanza, è come se il pagamento dell’affitto funzionasse da rata, come se l’immobile venisse acquistato su base rateale. Con l’affitto con riscatto, il locatore stabilisce una data precisa, ed entro quel termine l’affittuario dovrà decidere se intende acquistare l’immobile o meno.

È chiaro che non c’è obbligo di acquisto, e nel caso di un rifiuto, i canoni versati varranno come normale affitto.

Fondamentalmente si tratta di un accordo tra locatore e affittuario, accordo che tiene conto non soltanto della natura più o meno stabile del rapporto tra i due, ma anche del fatto che l’affittuario, di suo, sta praticamente testando l’immobile, cercando di capire se sente di poterci passare il resto della vita.

Differenza tra affitto con riscatto e leasing

Affitto e leasing vengono spesso usati come termini fra loro contrari, ma in realtà rappresentano soltanto due facce della stessa medaglia.

Conosciamo tutti l’affitto, il leasing, invece, essendo un elemento entrato in Italia da pochi anni, risulta ancora un po’ sfuggente come concetto.

In realtà, il leasing è molto simile all’affitto con riscatto; tuttavia in questo caso l’acquisto, o la costruzione dell’immobile avviene da parte di un ente (solitamente una banca), che poi lo mette a disposizione dell’affittuario in cambio di un canone mensile.

Anche in questo caso, l’affittuario potrà decidere, alla scadenza del contratto, di acquistare l’immobile, versando la somma equivalente al riscatto finale.

La legge italiana prevede alcune garanzie per il leasing: tra le altre, in caso di licenziamento, il pagamento del canone può essere sospeso fino a 12 mesi, inoltre l’imposta di registro è ridotta dell’1,5%.

La differenza fondamentale tra leasing e affitto con riscatto sta nel fatto che, nel primo caso, l’affittuario ha il coltello dalla parte del manico: è lui stesso a chiedere all’ente di acquistare o costruire l’immobile, ed è lui a decidere le caratteristiche dello stesso, mentre nel caso dell’affitto con riscatto il tutto è lasciato in mano al locatore.

Ulteriore differenza risiede nel fatto che il leasing prevede un contratto con una società, mentre l’affitto con riscatto implica un contratto con una persona fisica.

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